Obbligo di acquistare documentazione Bando di gara

Stralcio Parere Anac (Parere n.103 del 09/06/2011) 

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Con determinazione n. 2 del 13 gennaio 2000, richiamata pure nel parere appena citato, il Consiglio dell’Autorità ha statuito che, sulla base degli articoli 71, comma 2, e 90, comma 5 del D.P.R. n. 554/1999 e secondo quanto previsto dalla direttiva comunitaria 93/37/CEE, non può essere imposto al concorrente l’obbligo di acquistare la documentazione inerente l’appalto e che l’unica forma di partecipazione consentita è il rimborso delle spese di riproduzione della documentazione di gara. Tale rimborso, secondo il parere n. 21 sopra richiamato, deve essere conforme alla normativa generale in materia di accesso alla documentazione amministrativa di cui alla legge 7 agosto 1991, n. 241, la quale, all’articolo 25, dispone che il rilascio delle copie dei documenti è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione. Con la conseguenza che “in riferimento agli elaborati progettuali, stabilire forfettariamente un rimborso spese a carico del concorrente, determinato in misura inversamente proporzionale all’importo a base di gara e svincolando l’entità del rimborso dall’effettivo costo di riproduzione degli elaborati progettuali stessi, costituisce un ostacolo alla libera partecipazione agli appalti da parte degli operatori economici”.

Nel caso di specie la stazione appaltante precisa che il costo relativo alla copia del progetto esecutivo non è stato fissato forfettariamente in misura inversamente proporzionale all’importo a base di gara, ma è stato agganciato al costo di riproduzione dell’elaborato progettuale.

Al riguardo, la stazione appaltante ha precisato che nella quantificazione dell’importo richiesto (di euro 150,00) si è tenuto conto, oltre che delle spese strettamente attinenti alla riproduzione del progetto posto a base di gara, anche del servizio offerto dall’ufficio tecnico-Settore lavori pubblici (ex art. 9, commi 5 e 6, del D.Lgs. n. 163/2006) ovvero: 1) spese copia progetto su supporto informatico; 2) sopralluogo da effettuare con l’assistenza di personale tecnico dell’Ufficio (5° Settore-Servizio lavori pubblici) previa prenotazione a cura di personale amministrativo dipendente del medesimo ufficio; 3) rilascio del relativo certificato (attestato di presa visione). Ciò in quanto, secondo quanto affermato dall’

Amministrazione comunale, a causa di carenze di organico dell’Ufficio tecnico, per eseguire le attività e curare gli adempimenti indicati, è stato necessario fare ricorso ad attività tecniche di supporto esterne, con un costo aggiuntivo per l’Amministrazione.

Tuttavia, a parte il fatto che l’amministrazione non può porre a carico dei concorrenti il costo sostenuto per l’effettuazione del sopralluogo e per il rilascio dell’attestato di presa visione, la questione riguarda più propriamente la possibilità per la stazione appaltante di imporre l’acquisto degli elaborati progettuali laddove l’art. 71 del D.P.R. n. 554/99 prevede espressamente che l’offerta da presentare per l’affidamento degli appalti e delle concessioni di lavori pubblici è accompagnata dalla dichiarazione con la quale i concorrenti attestano di avere esaminato gli elaborati progettuali. Pertanto, l’obbligo di acquistare la documentazione di gara non solo non è normativamente previsto, ma la stessa Autorità ha precisato in più occasioni che tale obbligo non può essere imposto al concorrente, sussistendo, al contrario, l’obbligo della stazione appaltante di fornire ogni informazione utile per la presentazione dell’offerta. La circostanza poi che nel parere n. 180 del 5 giugno 2008 (citato dall’amministrazione comunale) sia stata evidenziata la diversa fattispecie che ricorre nel caso in cui la richiesta di versamento di somme di denaro concerne il rimborso dei costi sostenuti dalla pubblica amministrazione per il rilascio delle suddette copie in quanto conforme alla normativa generale in materia di accesso alla documentazione amministrativa di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, non significa che l’amministrazione possa imporre l’acquisto della documentazione di gara. La stazione appaltante nel ribadire la legittimità della previsione in oggetto, ha fatto presente che nel caso di specie è stato consentito a chiunque di prendere visione gratuitamente degli elaborati progettuali posti a base di gara, mentre si richiedeva solo a chi fosse stato realmente intenzionato a partecipare alla gara il versamento di € 150,00 a copertura dei costi per la riproduzione degli atti su supporto informatico e di quelli aggiuntivi che l’amministrazione comunale ha dovuto sostenere per l’effettuazione del sopralluogo e per il rilascio del relativo attestato di presa visione.

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