SISMABONUS

(DETRAZIONE FISCALE)

Per gli interventi di messa in sicurezza antisismica degli edifici situati in zona sismica 1, 2 e 3 (exopcm 3274/2003) è possibile detrarre dall’Imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o

dall’Imposta sul reddito delle società (IRES) le spese, sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, in percentuale variabile in relazione alla classe di rischio sismico raggiunta in seguito ai lavori.

La detrazione deve essere ripartita in cinque quote annuali di pari importo, nell’anno in cui è sostenuta la  spesa e in quelli successivi.

 BENEFICIARI  

Possono usufruire della detrazione i contribuenti assoggettati all’Irpef o all’Ires, titolari di diritti reali su immobili a uso residenziale o produttivo situati in zona sismica 1, 2 e 3 (ex opcm 3274/2003). Ciascun contribuente ha diritto a detrarre annualmente la quota spettante nei limiti dell’Irpef o dell’Ires dovuta per l’anno in questione. L’importo eventualmente eccedente non può essere rimborsato nè conteggiato in diminuzione dell’imposta dovuta per l’anno successivo.

Per ottenere l’agevolazione non è necessario essere il proprietario dell’immobile, ma essere

titolare di un diritto reale sullo stesso e sostenere le spese per la sua ristrutturazione. Oltre che

dai proprietari, il bonus può essere quindi richiesto da:

- nudi proprietari;

- titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie);

- locatari o comodatari;

- soci di cooperative divise e indivise;

- imprenditori individuali, per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali o merce;

- soggetti indicati nell’articolo 5 del Tuir (Dpr 917/1986), che producono redditi in forma associata (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti a questi equiparati, imprese familiari), alle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali.

Ha diritto alla detrazione anche il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile, a condizione che i bonifici delle spese siano intestati a lui. Se la fattura e il bonifico sono intestati a

un solo comproprietario, ma le spese di ristrutturazione sono state sostenute da entrambi, ladetrazione spetta anche al soggetto non indicato a patto che nella fattura sia annotata la percentuale di spesa da lui sostenuta.

Per gli interventi effettuati sulle parti comuni dei condomìni, la detrazione spetta al singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile, a condizione che quest’ultima sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.

I condòmini beneficiari possono optare per la cessione del credito corrispondente alla spettante

quota di detrazione ai fornitori che hanno effettuato gli interventi o ad altri soggetti privati, tranne che alle banche o ad altri intermediari finanziari
SOGGETTI BENEFICIARI E CAMBIO DEL POSSESSORE DELL’IMMOBILE  

In caso di vendita o di trasferimento di diritti reali relativi all’immobile su cui sono stati effettuati

gli interventi agevolati, il venditore può scegliere se continuare a usufruire delle detrazioni non

ancora utilizzate o se trasferire il diritto all’acquirente, a condizione che questo sia una persona

fisica. Il trasferimento è automatico in mancanza di indicazioni specifiche.

In caso di decesso, le quote residue della detrazione sono trasferite agli eredi che conservano la

detenzione dell’immobile. La detenzione deve durare per tutti gli anni in cui si usufruisce della

detrazione. Se l’erede cede l’immobile in comodato d’uso o lo affitta, non avrà diritto alla quota di detrazione fiscale relativa agli anni in cui non ha più la detenzione dell’immobile.

Se gli interventi sono stati eseguiti dagli inquilini o dai comodatari, questi continuano ad usufruire della detrazione anche al termine del contratto di affitto o comodato

PERCENTUALI DI DETRAZIONE

Nelle singole unità immobiliari, a destinazione sia residenziale sia produttiva, si parte da una

detrazione fiscale pari al 50% delle spese sostenute e si può salire:

- al 70% se l’intervento determina il passaggio ad una classe di rischio inferiore

- all’80% se l’intervento determina il passaggio a due classi di rischio inferiori.

Il tetto di spesa su cui calcolare la detrazione è pari a 96mila euro.

Negli edifici condominiali, si parte dalla detrazione fiscale pari al 50% delle spese sostenute e sipuò salire:

- al 75% se l’intervento determina il passaggio ad una classe di rischio inferiore

- all’85% se l’intervento determina il passaggio a due classi di rischio inferiori.

Il tetto di spesa su cui calcolare la detrazione è pari a 96mila euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio.

Il miglioramento antisismico deve essere attestato dai professionisti sulla base delle emanande

Linee guida per la classificazione sismica degli edifici
 SPESE AGEVOLATE  

La detrazione fiscale è calcolata sulle spese per la realizzazione dei lavori sulle unità abitative,

sugli edifici produttivi e sulle parti comuni dei condomìni.

Sono inoltre detraibili le spese per:

- la classificazione e la verifica sismica degli immobili;

- la progettazione degli interventi;

- le prestazioni professionali richieste dalla realizzazione dei lavori;

- la messa in regola degli edifici ai sensi del DM 37/2008 sugli impianti elettrici e della Legge

1083/1971 sugli impianti a metano;

- l’acquisto dei materiali;

- perizie, sopralluoghi, relazioni di conformità;

- Iva, imposte di bollo, rilascio di autorizzazioni;

- oneri di urbanizzazione.

 

  ADEMPIMENTI  

Chi intende usufruire della detrazione fiscale per gli interventi di messa in sicurezza antisismica degli immobili, prima di iniziare i lavori deve dotarsi dei titoli abilitativi eventualmente necessari per i lavori che intende effettuare.

Deve essere inviata all’Azienda sanitaria locale competente per territorio una comunicazione contenente:

- le generalità del committente dei lavori e l’ubicazione dell’immobile;

- la natura dell’intervento da realizzare;

- i dati identificativi dell’impresa esecutrice e la sua assunzione di responsabilità sul rispetto degli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro e contribuzione;

- la data di inizio dei lavori.

Per i lavori sulle parti comuni degli edifici residenziali è necessaria una delibera assembleare per l’approvazione dei lavori e la ripartizione delle spese e della detrazione sulla base delle tabelle millesimali.

I condomìni minimi, cioè fino a otto partecipanti, che non hanno l’obbligo di nominare un amministratore, possono beneficiare della detrazione per la ristrutturazione delle parti comuni anche se non hanno richiesto il codice fiscale.

I pagamenti devono sempre essere effettuati con bonifici bancari o postali e può essere indicato il codice fiscale del condomino che ha effettuato il bonifico. In caso di controlli, bisognerà dimostrare che gli interventi sono stati effettuati sulle parti comuni.

Se per la presentazione della dichiarazione si rivolge a un Caf o a un intermediario abilitato, è tenuto ad esibire, oltre alla documentazione generalmente richiesta, un’autocertificazione che attesti i lavori effettuati e che indichi i dati catastali degli immobili del condominio (Circolare

Agenzia Entrate 3/E del 2 marzo 2016). Chi intende usufruire della detrazione per gli interventi realizzati deve indicare, nella dichiarazione

dei redditi, i dati catastali identificativi dell’immobile e, se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell' atto.

 PAGAMENTI  

Per fruire della detrazione è necessario che i pagamenti siano effettuati con bonifico bancario o postale, da cui devono risultare:

- la causale del versamento, con riferimento alla norma (articolo 16-bis del Dpr 917/1986);

- il codice fiscale del beneficiario della detrazione;

- il codice fiscale o il numero di partita Iva del beneficiario del pagamento.

Quando vi sono più soggetti che sostengono la spesa, e tutti intendono fruire della detrazione, il bonifico deve riportare il numero di codice fiscale di tutte le persone interessate a beneficiare della detrazione.

 DOCUMENTI DA CONSERVARE  

I soggetti che si avvalgono della detrazione fiscale sono tenuti a conservare ed esibire, su richiesta

dell’Agenzia delle Entrate, i seguenti documenti:

- titoli abilitativi necessari per lo svolgimento dei lavori;

- domanda di accatastamento per gli immobili non ancora censiti;

- ricevute di pagamento dell’imposta comunale sugli immobili, se dovuta;

- delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori in condominio;

- tabella millesimale di ripartizione delle spese;

- dichiarazione di consenso del possessore in caso di lavori effettuati dal detentore dell’immobile;

- fatture e ricevute fiscali comprovanti le spese sostenute;

- ricevute dei bonifici di pagamento;

- comunicazione preventiva indicante la data di inizio dei lavori all’Azienda sanitaria locale (se prevista dalle norme sulla sicurezza dei cantieri).

Per gli interventi realizzati sulle parti comuni condominiali il contribuente che usufruisce della detrazione in base alle sue quote millesimali, invece di tutta la documentazione prevista, può utilizzare una certificazione rilasciata dall’amministratore del condominio in cui si certifichi il rispetto di tutti gli obblighi previsti e si indichi la somma di cui il contribuente può tenere conto ai fini della detrazione.

NORMATIVA  

La detrazione fiscale delle spese per gli interventi di ristrutturazione edilizia, che comprendono

quelli per la messa in sicurezza antisismica, è disciplinata dall’art. 16-bis del Testo unico delle

imposte sui redditi (Dpr 917/1986).

 La Legge di Bilancio 2017 ha introdotto detrazioni fiscali in percentuale variabile in relazione alla classe di rischio sismico raggiunta in seguito ai lavori.

 L’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 3274/2003 definisce i criteri per la

classificazione sismica del territorio nazionale.