Il 20 febbraio 2017 il Cslp (Consiglio superiore dei lavori pubblici) ha approvato le “Linee Guida per la classificazione di rischio sismico delle costruzioni”.

Le linee guida forniscono una metodologia per definire le classi di rischio sismico degli edifici esistenti, prima e dopo gli eventuali interventi antisismici.

Le linee guida prevederanno 2 metodi di diagnosi, uno semplificato e uno avanzato.

Il metodo semplificato è basato su meccanismi rapidi, ispirati ai rilievi effettuati dalla Protezione civile negli scenari di emergenza. L’idea di questo metodo è creare una procedura semplice, meno costosa, per stimolare i cittadini a mettere in sicurezza le abitazioni con piccoli interventi (catene per sostenere gli edifici in muratura o ristrutturazione del tetto).

Con il metodo avanzato di classificazione il tecnico incaricato deve definire la classe sismica ed effettuare una valutazione sulla sicurezza dell’edificio per i seguenti stati limite: SLD, SLV.

La valutazione va effettuata sia nello stato di fatto sia nello stato di progetto, nel rispetto di quanto previsto dalle Norme tecniche delle costruzioni (NTC 2008).

A seguito della valutazione si definisce una classe di rischio in funzione del costo dei danni che si accompagnano al superamento di ciascuno stato limite.

Inoltre, in base alle novità introdotte dal Cslp, occorre anche definire l’indice di sicurezza per l’edificio oggetto di classificazione, ottenuto come rapporto tra la PGA di capacità allo SLV e la PGA di domanda prevista dalla norma allo SLV.

Le classi complessivamente diventano 8 in luogo delle 6 previste inizialmente (si parte dalla A+ fino alla G).

Pertanto la classe di rischio è funzione di:

  • Costo ripristino dei danni
  • Indice di sicurezza

Proprio in funzione della classe di rischio viene definita l’entità del sisma-bonus previsto dalla legge di Bilancio 2017.

Sono previste, infatti, inoltre “maxi detrazioni” fiscali nei seguenti casi:

  • detrazione al 70% qualora gli interventi antisismici consentano il passaggio ad una classe di rischio sismico inferiore
  • detrazione al 80% qualora gli interventi antisismici consentano il passaggio a 2 classi di rischio sismico inferiore
  • detrazione al 75% qualora gli interventi antisismici siano relativi a parti comuni di edifici condominiali e consentano il passaggio ad una classe di rischio sismico inferiore
  • detrazione al 85% qualora gli interventi antisismici siano relativi a parti comuni di edifici condominiali e consentano il passaggio a 2 classi di rischio sismico inferiori

    Anche le spese tecniche per la classificazione e la verifica sismica dell’immobile sono detraibili.