Norme in materia di tutela delle prestazioni professionali per attività espletate per conto di committenti privati e di contrasto all’evasione fiscale”

Nella seduta del 31 luglio 2018, il Consiglio regionale della Calabria ha approvato, in via definitiva, una legge regionale contenente “Norme in materia di tutela delle prestazioni professionali per attività espletate per conto di committenti privati e di contrasto all’evasione fiscale”.

Attraverso questo provvedimento, in particolare, viene garantita la tutela della libera professione nell’espletamento delle prestazioni effettuate per conto dei privati.

Confprofessioni Calabria ha manifestato la sua soddisfazione per l'approvazione definitiva delle legge, proposta dal consigliere regionale ingegnere Morrone, e fortemente appoggiata e supportata dai Consigli degli Ordini degli ingegneri, degli architetti e dei geologi calabresi, unitamente al Coordinamento Regionale di INARSIND Calabria, associazione aderente a Confprofessioni,

 Compenso equo e commisurato alla prestazione

 Il dispositivo di legge prevede che, per l'ottenimento dei titoli amministrativi in materia di edilizia ed urbanistica, il professionista incaricato debba dichiarare preventivamente

all'ente preposto che le proprie prestazioni professionali siano state debitamente remunerate dal committente, esibendo la dichiarazione di avvenuto pagamento.

L'esibizione all'ente della fattura del professionista produrrà l'effetto di garantire al professionista stesso un compenso equo, commisurato alla prestazione svolta. Si

impedirà in tal modo che gli stessi professionisti continuino ad essere penalizzati dalla concorrenza spietata o dalla necessità ad accontentarsi di compensi spesso avvilenti

ed indecorosi, a fronte di prestazioni professionali di qualità.

 CONTRASTO ALL'EVASIONE

 La legge si configura, inoltre, come concreto contrasto all’evasione, in quanto elimina totalmente le prestazioni professionali effettuate in nero, che tanto hanno finora

contribuito alla crisi economica delle categorie professionali interessate. E' intuibile che la mancanza di minimi tariffari che consentano un preciso controllo - in presenza

dei quali il dispositivo sarebbe della massima efficienza - presupponga opportuni approfondimenti ed ulteriori precisazioni; anche se le recenti disposizioni sull'equo

compenso per i lavori pubblici potrebbero portare all'estensione dei contenuti anche ai lavori privati.

 VEDIAMO LA LEGGE NEL DETTAGLIO

 Presentazione dell'istanza alla pubblica amministrazione (Art.2)

  1. La presentazione dell’istanza autorizzativa o di istanza ad intervento prevista dalle norme e dai regolamenti regionali, provinciali e comunali deve essere corredata, oltre

che da tutti gli elaborati previsti dalla normativa vigente, dalla lettera di affidamento dell’incarico sottoscritta dal committente, unitamente alla copia fotostatica di un

documento d’identità in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e

regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

 Pagamenti per la prestazione professionale effettuata (Art. 3)

  1. L’amministrazione, al momento del rilascio dell’atto autorizzativo o della ricezione di istanze ad intervento diretto, acquisisce la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà

del professionista o dei professionisti sottoscrittori degli elaborati progettuali, redatta nelle forme di cui al d.p.r. 445/2000 secondo il modello di cui all’Allegato A della

presente legge, attestante il pagamento delle correlate spettanze da parte del committente.

  1. La mancata presentazione del modello di cui all’Allegato A costituisce motivo ostativo per il completamento dell’iter amministrativo fino all’avvenuta integrazione.

La documentazione è richiesta dagli uffici interessati dall’iter attivato.